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Sez. 3, Sentenza n. 9757 del 27/09/1990 (Rv. 469369 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE (C.C. 1587) - USO DELLA COSA LOCATA - DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - DISTRUZIONE O GRAVE DETERIORAMENTO DELLA COSA PREDETTA - IMPUTABILITÀ A COLPA DEL CONDUTTORE O DI PERSONA DEL CUI COMPORTAMENTO EGLI DEVE RISPONDERE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURAZIONE - RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO PER NORMALE DETERIORAMENTO DEL BENE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469369-01

LOCAZIONE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE (C.C. 1587) - USO DELLA COSA LOCATA - DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - DISTRUZIONE O GRAVE DETERIORAMENTO DELLA COSA PREDETTA - IMPUTABILITÀ A COLPA DEL CONDUTTORE O DI PERSONA DEL CUI COMPORTAMENTO EGLI DEVE RISPONDERE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURAZIONE - RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO PER NORMALE DETERIORAMENTO DEL BENE - ESCLUSIONE.*

Il conduttore che, in violazione di una delle sue obbligazioni principali, quale è quella espressamente prevista dall'art. 1587 n. 1 cod. civ. e concernente l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l'uso contrattualmente stabilito, abbia cagionato la sostanziale distruzione ovvero grave alterazione della cosa stessa nei suoi elementi principali ed essenziali, per fatto colpevole imputabile a lui o a persone del cui comportamento egli debba rispondere, è tenuto al risarcimento dei danni in forza del disposto dell'art. 1588 cod. civ., senza che possa invocare, ai fini della riduzione dell'ammontare di questo, il normale deterioramento del bene. (V Cass 647/80, mass n 404056; (V Cass 2104/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)