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Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007 (Rv. 596809 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Determinazione - Oggetto della domanda - Mezzi di difesa del convenuto - Irrilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della CGCE.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596809-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La giurisdizione nei confronti dello straniero si determina sulla base dell'oggetto della domanda, che va individuato (come afferma (anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee: sent. 8 maggio 2003, Gartner Electronic Gmbh) con esclusivo riferimento alla domanda stessa, essendo irrilevanti i mezzi di difesa proposti dal convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)