Sez. U, Sentenza n. 14 del 04/01/2007 (Rv. 595259 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Giurisdizione - Determinazione dell'oggetto della domanda - Individuazione della titolarità del rapporto in controversia - Questione di merito - Configurabilità - Pensionati della SpA Poste Italiane - Controversia sulla mera computabilità pensionistica di elementi della retribuzione - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fattispecie relativa alla inclusione nel trattamento pensionistico degli interi incrementi retributivi previsti dall'art. 65 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Poiché la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., in base al "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della "causa petendi" dedotta, in relazione alla protezione accordata dall'ordinamento alla posizione medesima, ed a prescindere dalla prospettazione della parte, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 T.U. 12 luglio 1934, n.1214, le controversie instaurate da dipendenti in quiescenza della SpA Poste Italiane per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione degli interi incrementi retributivi previsti dall'art. 65 del c.c.n.l. del 1994, controversie che non hanno alcun riflesso sul rapporto di lavoro, avendo ad oggetto esclusivo la determinazione della misura della pensione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)