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Sez. 6, Sentenza n. 3472 del 10/10/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 204103 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere | Revoca o sostituzione - Parere del P.M. - Obbligatorietà - Norma di carattere generale.
Stato
decisa il 1995-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204103-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - In genere

La disposizione di cui all'art. 299 comma terzo bis cod. proc. proc. pen. - la quale stabilisce che il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero - costituisce norma di carattere generale, applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia di una misura cautelare per effetto di un fenomeno estintivo della privazione della libertà, conseguente a revoca per effetto di una nuova valutazione delle condizioni di applicabilità della misura (art. 299), alla operatività di diritto di altre situazioni (artt. 300, 301 e 302 cod. proc. pen.) ovvero alla caducazione della misura per scadenza del termine massimo di durata previsto dall'art. 303 stesso codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)