Sez. 2, Sentenza n. 39495 del 27/09/2005 Cc. (dep. 27/10/2005) Rv. 232673 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - revoca | Omessa richiesta al P.M. di parere - Mancata partecipazione del P.M. al procedimento - Ordinanza di revoca - Nullità.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - revoca
L'ordinanza con cui il Gip provvede alla revoca della misura cautelare coercitiva personale senza richiedere al Pubblico Ministero l'espressione del parere, secondo la previsione inderogabile dell'art. 299 comma terzo bis cod. proc. pen., è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento. (La Corte, nell'enunciare il principio, ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio non sostituisce la richiesta di parere e che l'uso dell'avverbio "immediatamente" nell'art. 299, comma primo, cod. proc. pen. esprime l'esigenza di una celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di provvedere senza il rispetto del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)