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Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 18/03/1998 Cc. (dep. 28/10/1998) Rv. 211652 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare - Acquisizione del parere del pubblico ministero - Necessità - Omissione - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211652-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

Poiché la disposizione di cui all'art. 299, comma 3 bis, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo del giudice di sentire il pubblico ministero qualora debba provvedere sulla revoca o sulla sostituzione di una misura cautelare, ha carattere generale ed è applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia della misura, integra la nullità prevista dall'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero in relazione alla scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini della custodia cautelare, e ciò ancorché si tratti di provvedimento dovuto in presenza di determinate condizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)