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Sez. L, Sentenza n. 932 del 16/02/1989 (Rv. 461930 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 DICHIARATIVA DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - LICENZIAMENTO DETERMINATO DA UN COMPORTAMENTO SOGGETTIVAMENTE COLPEVOLE DEL LAVORATORE INTEGRANTE GRAVI VIOLAZIONI DEL CONTRATTO O DELLE REGOLE DI DILIGENZA E FEDELTÀ EX ART. 2104 E 2105 COD. CIV. - NATURA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - NORMATIVA PREVISTA DAL SECONDO E TERZO COMMA DEL PREDETTO ARTICOLO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461930-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 DICHIARATIVA DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - LICENZIAMENTO DETERMINATO DA UN COMPORTAMENTO SOGGETTIVAMENTE COLPEVOLE DEL LAVORATORE INTEGRANTE GRAVI VIOLAZIONI DEL CONTRATTO O DELLE REGOLE DI DILIGENZA E FEDELTÀ EX ART. 2104 E 2105 COD. CIV. - NATURA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - NORMATIVA PREVISTA DAL SECONDO E TERZO COMMA DEL PREDETTO ARTICOLO - APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, va considerato licenziamento disciplinare non solo quello specificamente qualificato tale dalla disciplina - normativa o pattizia - del rapporto ed incluso fra le ipotesi di licenziamento da questa prestabilite ma anche quello determinato da un comportamento soggettivamente colpevole del lavoratore che integri gravi violazioni del contratto o delle regole di diligenza e fedeltà di cui alla generica previsione degli artt. 2104 e 2105 cod. civ., con la conseguenza che anche nel secondo caso (in relazione al quale non opera la garanzia posta dal primo comma del citato art. 7) debbono essere rispettate le norme dettate dal secondo e terzo comma dello stesso articolo circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. (V 5974/88, mass n 460414; (V 5262/88, mass n 459942; (V 9302/87, mass n 456490; (V 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)