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Sez. L, Sentenza n. 5262 del 28/09/1988 (Rv. 459942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - GARANZIA DELLA PUBBLICITÀ DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - GARANZIA DELLA PUBBLICITÀ DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, pur avendo natura disciplinare (ed essendo quindi assoggettato alle garanzie procedimentali previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori: contestazione preventiva dell'addebito ed audizione a difesa del lavoratore incolpato), è soggetto anche all'ulteriore garanzia della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare (ai sensi del primo comma della norma suddetta) solo se sia stato inflitto per una specifica ipotesi di illecito, predeterminata dalla contrattazione collettiva (o da altra fonte equipollente) e sanzionata con il licenziamento. (V 9302/87, mass n 456490; (Conf 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)