Sez. L, Sentenza n. 2763 del 09/03/1995 (Rv. 491041 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Gestione di un impianto di distribuzione di carburante - Scadenza del contratto - Continuazione della fornitura del carburante da parte del concessionario - Fatto concludente circa l'intento di dare origine ad un nuovo rapporto - Esclusione - Fatto necessitato - configurabilità.
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)
La circostanza che il concessionario di un impianto per la distribuzione di carburante, affidato in gestione secondo lo schema previsto dall'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, dopo la scadenza del contratto di affidamento in gestione continui a fornire al gestore che ha rifiutato la riconsegna dell'impianto il carburante necessario per proseguire nell'attività, non ha valore di fatto concludente attestante l'intento di dare origine ad un nuovo rapporto contrattuale, sia perché la disciplina normativa alla quale va ricondotto il contratto fra le parti esclude ogni possibilità di tacito rinnovo del contratto stesso sia perché, in ragione della natura del rapporto pubblicistico che intercorre tra la pubblica amministrazione e il concessionario e dei conseguenti obblighi di quest'ultimo di assicurare la continuità e regolarità del servizio di distribuzione osservando il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata, fissati, a pena di decadenza dalla concessione, dal regolamento di esecuzione della legge 1034 del 1970 (D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 artt. 10 e 18) tale condotta ha un carattere necessitato derivante dalla posizione di concessionario del pubblico servizio degli impianti di distribuzione del carburante.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 10, DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)