Sez. 2, Sentenza n. 2771 del 02/06/1999 Cc. (dep. 26/07/1999) Rv. 214263 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Durata del termine di fase successivo alla pronuncia di primo grado - Individuazione - Riferimento alla pena concretamente irrogata - Necessità - Criteri di cui all'art. 278 c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Pena per il reato continuato - Riferimento alla sanzione detentiva inflitta per i soli reati per i quali è stata adottata la misura - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini della individuazione della durata dei termini massimi di custodia cautelare nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza di primo grado, occorre avere riguardo, ai sensi dell'art. 303, lett. c) e d) cod. proc. pen., alla misura della pena in concreto irrogata dal giudice, sicché deve escludersi l'applicabilità, in tali casi, del criterio di determinazione della pena in astratto come stabilito dall'art. 278 cod. proc. pen. agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari; tuttavia, ove la condanna sia stata pronunciata per un reato continuato, per la determinazione in concreto della pena, alla cui entità la norma rapporta il computo del termine, si deve tener conto, in applicazione del principio del "favor rei", non della sanzione detentiva complessivamente irrogata bensì di quella inflitta per i singoli reati per i quali sia stata disposta e non abbia perso efficacia la misura cautelare. (Nella specie la Corte ha ritenuto non ancora decorso il termine massimo di fase tenendo conto, per la sua determinazione, della pena concretamente inflitta per il reato base come aumentata a titolo di recidiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)