Sez. 6, Sentenza n. 11463 del 31/01/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209471 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione senza autorizzazione - Comportamenti - Tassatività - Denuncia di furto degli assegni da parte del titolare - Utilizzo degli assegni medesimi - Insussistenza del reato.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 1 della legge 15.12.1990, n.386 si consuma all'atto dell'emissione dell'assegno bancario senza autorizzazione del trattario, sia questa inesistente ab origine, o sia venuta meno per qualsiasi causa, nota al traente, della convenzione di cheque da parte dell'istituto di credito. Nessuna di queste situazioni si verifica nel caso in cui il titolare del conto corrente denunci la sottrazione ad opera di ignoti di alcuni moduli per assegno bancario ed utilizzi poi per il pagamento gli assegni stessi, in quanto è da escludere la revoca della convenzione di cheque da parte dell'istituto di credito ed altresì la perdita della legittimazione ad emettere assegni per effetto della denunciata sottrazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)