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Sez. 5 - , Sentenza n. 24446 del 15/02/2019 Ud. (dep. 31/05/2019) Rv. 276635 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Bancarotta documentale - Rettifica nell'imputazione dell'annualità di riferimento di un bilancio sociale operata dal pubblico ministero dopo l’ammissione del rito - Legittimità – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276635-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato "secco" e non caratterizzato da integrazioni istruttorie ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la rettifica dell'annualità di un bilancio di esercizio riportata in un'imputazione per bancarotta documentale, laddove operata dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito, non comporta violazione del divieto di modifica dell'imputazione sancito dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., quando non incide sull'individuazione degli elementi essenziali dell'addebito, in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione prendendo in considerazione il complesso di elementi descrittivi che, nonostante l'errore della contestazione originaria, consentivano l'esatta individuazione del fatto e della memoria depositata nel corso del giudizio, nella quale lo stesso difensore aveva segnalato l'imprecisione e aveva dispiegato tuttavia un'articolata linea difensiva sul merito dell'accusa).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)