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Sez. 6, Sentenza n. 5200 del 15/11/2017 Ud. (dep. 02/02/2018) Rv. 272214 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Modifica dell'imputazione - Nuove contestazioni relative a fatti o circostanze già agli atti del procedimento - Applicabilità della rinuncia al rito prevista dall'art. 441-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272214-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

L'art. 441-bis cod.proc.pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato. (Fattispecie relativa all'integrazione dell'imputazione relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso l'indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)