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Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 20/07/1974 (Rv. 370569 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE ANNUALE - CONOSCENZA O MENO DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA PRETESA DEL DANNEGGIATO - RISPETTIVO DECORSO.*
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370569-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESCRIZIONE ANNUALE - CONOSCENZA O MENO DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA PRETESA DEL DANNEGGIATO - RISPETTIVO DECORSO.*

Nell'Assicurazione della responsabilita civile, secondo il sistema della legge, il diritto dell'assicurato si considera prescritto col decorso di un anno dalla data della pretesa, giudiziale o stragiudiziale, del danneggiato se l'assicuratore non abbia avuto notizia di tale pretesa; ma se tale notizia egli ha avuto (anche se l'assicurato non gli ha comunicato la richiesta del danneggiato), la prescrizione non corre fin tanto che non si sia formato il giudicato sulla pretesa del danneggiato ovvero si sia prescritto il diritto di costui. (V 1978'62, mass n 253100).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)