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Sez. 1, Sentenza n. 593 del 08/02/1978 (Rv. 389891 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CREDITO DEL DANNEGGIATO - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'ASSICURATO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389891-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CREDITO DEL DANNEGGIATO - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DELL'ASSICURATO - INSUFFICIENZA.*

In tema di Assicurazione della responsabilita civile, la liquidita e la esigibilita del credito del danneggiato, al fine della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell'assicurato (art 2952 quarto comma cod civ), si verificano, in via stragiudiziale, con la transazione che determini e quantifichi definitivamente il credito stesso, ovvero, in via giudiziale, con il passaggio in giudicato della sentenza che condanni l'assicurato nell'an e nel quantum. Al fine indicato, pertanto, non e idonea la semplice notificazione di detta sentenza di condanna. (V 2196/74, mass n 370569; (V 3005/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)