Sez. L - , Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017 (Rv. 645613 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione al di sotto del minimo tariffario – Assenza di motivazione – Illegittimità – Fondamento
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)