Sez. L, Sentenza n. 843 del 30/01/1988 (Rv. 457235 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - TERMINE - FISSAZIONE A MESI - COMPUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - TERMINE - FISSAZIONE A MESI - COMPUTO.*
Con riguardo al periodo di prova del lavoratore subordinato, detto periodo, ove venga fissato dal contratto a mesi, va calcolato non già sulla base del totale dei giorni di lavoro, ma in assenza di qualsiasi indicazione proveniente da norme pattizie, con riferimento ai mesi stessi secondo il comune calendario, facendo coincidere il giorno del mese di scadenza con quello del mese iniziale, senza tener conto della durata dei singoli mesi e senza che possano influire sul calcolo i giorni in cui la prestazione lavorativa non è stata offerta perché obiettivamente non dovuta. (V 6982/87, mass n 455159; (V 5831/87, mass n 454227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)