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Sez. L, Sentenza n. 5831 del 03/07/1987 (Rv. 454227 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PERIODO DI PROVA - COMPUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454227-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PERIODO DI PROVA - COMPUTO - CRITERI.*

La funzione strumentale del periodo di prova non può essere alterata comprendendovi anche le pause verificatesi nel corso del rapporto (per festività, permessi, malattie ecc.), per cui devesi commisurare, alla durata complessiva del periodo di prova pattuito (anche in Sede contrattuale), il complesso dei giorni effettivamente "lavorati". (V 233/85, mass n 438462; (Conf 3702/83, mass n 428608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)