Sez. L, Sentenza n. 6982 del 20/08/1987 (Rv. 455159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - DURATA - PERIODO MASSIMO DI SEI MESI DALL'INIZIO DEL RAPPORTO - COMPUTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - DURATA - PERIODO MASSIMO DI SEI MESI DALL'INIZIO DEL RAPPORTO - COMPUTO - CRITERI.*
Il periodo massimo di sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, il cui decorso comporta, ai sensi dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (dettata dalla stessa legge) anche nei riguardi dei lavoratori assunti in prova, deve essere computato, a prescindere da specifiche previsioni contrattuali al riguardo, tenendo conto solo dei giorni di lavoro effettivo, con esclusione di quelli durante i quali vi sia stata sospensione (per festività, permessi, malattie, ferie ecc.) della prestazione, dovendosi il mese considerare - alla stregua della disciplina legislativa, e relativi lavori preparatori, in materia di computo dei termini (artt. 2963 cod. civ. e 155 cod. proc. civ.) - come una sommatoria di giorni, anziché come un'entità insuscettibile di scomposizione, ed avendo il lavoratore in prova interesse anche all'effettiva attuazione della propria prestazione per porre il datore di lavoro in condizioni di poterla adeguatamente valutare. (V 233/85, mass n 438462; (V 3702/83, mass n 428608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1187, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)