Sez. 6, Sentenza n. 41986 del 10/09/2019 Cc. (dep. 11/10/2019) Rv. 277203 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI | Controllo di iniziativa della polizia giudiziaria in materia di stupefacenti - Art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - PERQUISIZIONI
In materia di stupefacenti, i controlli sui mezzi di trasporto, eseguite d'iniziativa della polizia giudiziaria ex art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quando vi sia motivo di ritenere che possano rinvenirsi sostanze stupefacenti o psicotrope, non richiedono, diversamente dalla perquisizione formale, il previo avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore. (Fattispecie in cui il controllo era eseguito sul manubrio della bicicletta del ricorrente, il quale aveva dato luogo con il proprio contegno a motivo di sospetto).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 246, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)