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Sez. L, Sentenza n. 3377 del 02/06/1982 (Rv. 421355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Le formalità dettate dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari operano anche in relazione al licenziamento per inadempimento o mancanze del lavoratore (con la conseguenza che l'inosservanza di tali Disposizioni comporta la nullità dell'atto di licenziamento ai sensi degli artt. 1324 e 1418 cod. civ.) soltanto allorché la contrattazione collettiva applicabile al rapporto, oltre a configurare il licenziamento come sanzione disciplinare, disponga che esso debba essere intimato nel rispetto delle norme procedimentali previste dall'art. 7 citato. (V 1781/81, mass n 412466, in senso conforme; (V 2356/80, mass n 406047, in senso conforme).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)