Sez. 1, Sentenza n. 9776 del 03/10/1990 (Rv. 469372 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RINNOVO - AVALLO CONTENUTO NEL VECCHIO TITOLO - VALIDITÀ - EFFETTI.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RINNOVO - AVALLO CONTENUTO NEL VECCHIO TITOLO - VALIDITÀ - EFFETTI.*
Il rinnovo della cambiale, non implicando novazione, lascia permanere l'efficacia giuridica del vecchio titolo, con le relative garanzie, tra le quali è da comprendere l'avallo, con la conseguenza che il creditore, che sia rimasto in possesso del titolo originario (per cui può desumersi fino a prova contraria, la volontà di mantenere ferma la garanzia offerta dalla sottoscrizione del medesimo) può agire anche esecutivamente in base ad esso, anziché in forza della cambiale di rinnovo, salvo il diritto del debitore di opporre l'eccezione personale derivante da una concessa dilazione di pagamento. (Conf 3168/72, mass n 360954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 17, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)