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Sez. U, Sentenza n. 5478 del 09/11/1985 (Rv. 442688 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - ARBITRATO EX ART. 17 C.C.N.L. 4 APRILE 1975 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - MANCATA ADESIONE ALL'ARBITRATO PROPOSTO DALLA CONTROPARTE - EFFETTI - EMISSIONE DEL LODO NONOSTANTE LA MANCATA ADESIONE - DOMANDA DI INEFFICACIA DEL LODO PROPOSTA DALL'OPPONENTE - AMMISSIBILITÀ - TERMINI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442688-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - ARBITRATO EX ART. 17 C.C.N.L. 4 APRILE 1975 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI - MANCATA ADESIONE ALL'ARBITRATO PROPOSTO DALLA CONTROPARTE - EFFETTI - EMISSIONE DEL LODO NONOSTANTE LA MANCATA ADESIONE - DOMANDA DI INEFFICACIA DEL LODO PROPOSTA DALL'OPPONENTE - AMMISSIBILITÀ - TERMINI - INSUSSISTENZA.*

Con riguardo all'arbitrato previsto dall'art. 17 del C.C.n.L. del 4 aprile 1975 per i dirigenti di aziende industriali, la mancata adesione di una delle parti alla proposta di arbitrato dell'altra è sufficiente a paralizzare quest'ultima, senza necessità di ricorso all'autorità giudiziaria, con l'ulteriore conseguenza che, ove gli arbitri abbiano emesso il lodo, pur in presenza di detta opposizione (implicante totale carenza di legittimazione degli arbitri medesimi), deve riconoscersi all'opponente la facoltà di chiedere in ogni tempo l'accertamento dell'inidoneità della relativa pronuncia ad incidere sulla propria sfera giuridica, restando inapplicabile la disciplina dell'impugnazione del lodo fissata dallo art. 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (in relazione all'art. 2113 cod. civ.). (Conf 1182/79, mass n 397401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Contr. Coll. 04/04/1975 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)