Sez. 6, Sentenza n. 49855 del 20/11/2013 Ud. (dep. 11/12/2013) Rv. 258029 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perchè il fatto non costituisce reato - Impugnazione dell'imputato per ottenere la formula perchè il fatto non sussiste - Palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perchè il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)