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Sez. 3, Sentenza n. 35277 del 25/02/2016 Ud. (dep. 23/08/2016) Rv. 267740 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perché il fatto non costituisce reato - Interesse dell'imputato ad ottenere la formula perché il fatto non sussiste - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267740-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti, che gli artt. 652 e 653, cod. proc. pen., connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare. (Fattispecie in materia di reati tributari, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la assoluzione per mancanza di dolo, ribadendo incidentalmente la sussistenza della condotta materiale, ritenuta dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)