Sez. 4, Sentenza n. 10899 del 05/02/2025 Ud. (dep. 19/03/2025) Rv. 287791-01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione del sanitario per la non punibilità della condotta, in quanto caratterizzata da colpa lieve - Ricorso per cassazione finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste" o "per non avere commesso il fatto" - Interesse a impugnare - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del sanitario a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per non punibilità della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", collegandosi all'adozione di tali formule effetti più favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)