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Sez. L, Sentenza n. 2441 del 08/03/1991 (Rv. 471193 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni | Silicosi ed asbestosi - Rischio effettivo - Presupposti - Presunzioni - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471193-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni

La sussistenza del rischio effettivo di contrarre la silicosi o l'asbestosi - necessaria ai fini dell'obbligo del datore di lavoro al pagamento del premio supplementare stabilito dall'art. 153 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dall'art. 10 della legge n. 780 del 1975) - presuppone un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi e, pertanto, può essere fondata su presunzioni solo se esse siano gravi, precise e concordanti, quali non possono considerarsi né l'avvenuta contrazione della malattia da parte di un lavoratore addetto a lavorazione tabellata né l'elemento (ambiguo in mancanza di specifiche misurazioni) costituito dall'esiguità della distanza (nella specie, cinquanta o sessanta metri) dal luogo di scarico dei sacchi di amianto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)