Sez. L, Sentenza n. 7570 del 22/12/1983 (Rv. 432166 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE NULLA - NECESSITÀ - SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE NULLA - NECESSITÀ - SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro e richiamato per il procedimento d'appello dal successivo art. 350, in difetto di Costituzione dell'appellato, l'istruttore, che rilevi un vizio comportante la nullità della notificazione dell'atto d'appello, deve fissare all'appellante un termine perentorio per rinnovarla, in Mancanza di che il collegio deve, con ordinanza, restituire la causa all'istruttore stesso per la predetta incombenza. Tale rinnovazione, impedendo ogni decadenza (a norma dell'art. 291 citato), ha effetto anche se avvenuta dopo la scadenza del termine di impugnazione, dalla quale, quindi, non è preclusa. (V 3701/83, mass n 428605; (V 3344/83, mass n 428238; (V 1648/76, mass n 380420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)