Sez. L, Sentenza n. 3344 del 14/05/1983 (Rv. 428238 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MOMENTO DETERMINANTE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - EVENTUALI IRREGOLARITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MOMENTO DETERMINANTE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - EVENTUALI IRREGOLARITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro la Costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria mentre il successivo adempimento dell'Onere di notificazione del ricorso stesso attiene ad un'ulteriore fase dello svolgimento processuale, talché le eventuali irregolarità ad esso relative possano essere sanate o dalla Costituzione dell'appellato o dalla rinnovazione della notificazione stessa che può essere disposta dal giudice ai sensi degli artt. 421 e 291 cod. proc. civ. sempre che non si tratti di inesistenza di questa, quale si verifica nel caso in cui essa non sia stata eseguita né al procuratore domiciliatario, né alla parte dal suo legale rappresentante, ma ad un terzo ed in luogo non riferibili in alcun modo al destinatario dell'atto. (V 3822/82, mass n 421788; (V 2578/80, mass n 406315; (V 2709/79, mass n 399031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)