Sez. 2, Sentenza n. 26216 del 19/06/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290439-01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Richiesta erroneamente formulata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Riconduzione d’ufficio del motivo a quello di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Possibilità - Limite - Fatti allegati dal richiedente - Necessità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE
In tema giudizio di revisione, il giudice può ricondurre la richiesta, erroneamente formulata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., all'ipotesi di cui alla successiva lettera c), solo a condizione di non travalicare il limite dei fatti allegati dal richiedente a fondamento della domanda, non essendogli consentito, in presenza di un mezzo di impugnazione a critica vincolata, una rielaborazione dello stesso, funzionale ad estrarne motivi suscettibili di utile scrutinio, laddove la parte interessata non abbia quanto meno allegato l'esistenza di nuove prove idonee al proscioglimento ex art. 631 cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)