Sez. L, Sentenza n. 16163 del 23/12/2000 (Rv. 542887 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo fondata sull'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Successivo riferimento alla disciplina codicistica, anziché a quella dettata dall'art. 18 cit. - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo venga chiesto originariamente (nella specie: nel ricorso introduttivo e nelle conclusioni di primo grado) sulla base dell'art.18 della legge n. 300 del 1970 e successivamente (nella specie: in sede di appello) sulla base della disciplina di diritto comune di cui agli artt.1218 e 1453 cod. civ., non si verifica alcun mutamento della "causa petendi" in quanto la ragione del domandare il bene della vita - ossia il risarcimento- si fonda in entrambi i casi sulla illegittimità del licenziamento (non essendo dubbio che ogni atto di recesso di cui venga riconosciuta l'antigiuridicità configuri inadempimento cui è da ricollegare il diritto al risarcimento dei danni) ancorché, cambiando il regime di tutela, il risarcimento si configuri in modo diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)