Sez. L, Sentenza n. 22342 del 18/10/2006 (Rv. 592331 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Scioglimento del rapporto di lavoro per volontà del datore fondata su clausola risolutiva nulla - Conseguente domanda risarcitoria proposta dal lavoratore basata erroneamente sull'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice come azione di risarcimento da illecito contrattuale - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per iniziativa del datore, fondata sull'esistenza di una clausola risolutiva nulla (perché contraria a norme imperative), la domanda di risarcimento del danno erroneamente basata sull'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 (diretta all'ottenimento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione), può essere considerata come azione di risarcimento da illecito contrattuale di diritto comune, poiché restano immutati i fatti dedotti dall'attore nella domanda ("causa petendi") e il giudice muta soltanto la qualificazione giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)