diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18216 del 21/08/2006 (Rv. 591732 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Decadenza dall' impugnativa del licenziamento individuale o collettivo - Effetti - Tutela risarcitoria di diritto comune - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591732-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La decadenza dall' impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, l' inadempimento del datore di lavoro, del diritto al risarcimento del danno riconosciuto dall'art.1218 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)