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Sez. L, Sentenza n. 3914 del 18/03/2002 (Rv. 553101 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Contratto di agenzia - Iscrizione all'apposito ruolo - Contrasto con la Dir. 86/653/CEE - Richiamo a CGCU 30/4/1988 Bellone c. Yokohama - Legge 204/1985 - Disapplicazione - Necessità - Conseguenze - Agente non iscritto al ruolo - Obbligo di iscrizione all'ENASARCO - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553101-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

In tema di contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo previsto dalla legge n.204/1985, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza 30 aprile 1988 (Bellone c. Yokohama SpA) ha affermato - in relazione alla Direttiva, inattuata nel nostro ordinamento, 18 febbraio 1986 n. 653 - che una normativa nazionale non può "subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo"; pertanto, in base ai principi generali sui rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, deve disapplicarsi la norma interna che subordina la validità del contratto all'iscrizione dell'agente nell'apposito ruolo, con l'ulteriore conseguenza che anche per tale agente ricorre l'obbligo di iscrizione all'Enasarco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di contributi per un agente non iscritto a ruolo)

Riferimenti normativi: Legge 09/05/1985 num. 204 art. 9, Trattato 25/03/1957 num. 177, Trattato 25/03/1957 num. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)