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Sez. L, Sentenza n. 4817 del 18/05/1999 (Rv. 526369 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Direttiva comunitaria contenente disposizioni incondizionate e sufficientemente precise - Mancata attuazione da parte dello Stato nel termine stabilito - Disapplicazione delle norme interne confliggenti - Condizioni - Compatibilità con il principio dell'efficacia "verticale" delle direttive comunitarie - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in materia di contrasto, con una direttiva inattuata del divieto di esercitare l'attività per gli agenti di commercio non iscritti all'apposito albo.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526369-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

Nel quadro del generale principio secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso dalla Corte di Giustizia, nell'esercizio dei compiti istituzionali ad essa attribuiti dal Trattato medesimo, le direttive comunitarie rimaste inattuate dopo la scadenza del termine assegnato allo Stato membro e che contengano disposizioni incondizionate e sufficientemente precise non consentono l'applicazione delle norme interne configgenti. Tale ultimo principio vale, però, soltanto nei rapporti tra privati e lo Stato e non nei rapporti intercorrenti esclusivamente tra privati. Ai fini dell'individuazione dei rapporti del primo tipo il giudice deve compiere un penetrante accertamento che, prescindendo dalla qualità dei soggetti in causa, individui la reale portata dei contrapposti interessi e quindi la norma destinata a disciplinarli, la quale è l'unico oggetto di valutazione circa un eventuale incompatibilità con la direttiva comunitaria. In questa prospettiva ancorché una controversia sorga fra privati bisogna distinguere a seconda che la disposizione imperativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati ovvero limiti o sopprima l'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la P.A. in quanto ente esponenziale di interessi collettivi. In tale ultimo caso la norma può essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente "verticale" delle direttive comunitarie. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto disapplicabile, perché risultata - sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia del 30 aprile 1998 - in contrasto con la direttiva (inattuata) del Consiglio Cee n. 86/653/Cee, la disposizione dell'art. 9 della legge n. 204 del 1985 che prevede il divieto per i non iscritti all'apposito albo degli agenti di commercio di esercitare la relativa attività).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 189, Legge 09/05/1985 num. 204 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)