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Sez. L, Sentenza n. 18202 del 14/09/2005 (Rv. 583429 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Contratto di agenzia - Iscrizione nell'apposito albo degli agenti commerciali - Ambito temporale di applicabilità della Dir. 86/653/CEE e del conseguente d.lgs. di attuazione nazionale del 10 settembre 1991, n. 303 - Decorrenza dal 1° gennaio 1994 - Fattispecie relativa ad omesso pagamento dei contributi previdenziali relativi a periodo antecedente.
Stato
decisa il 2005-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583429-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA

Le previsioni contenute nella direttiva CEE del 18 febbraio 1986, n. 653 relativa alla disciplina degli agenti commerciali indipendenti e le conseguenti norme attuative nella legislazione nazionale recepite nel d.lgs. del 10 settembre 1991, n. 303, hanno cominciato ad essere operative, ad eccezione degli aspetti concernenti l'indennità di cessazione del rapporto (per i quali l'efficacia della nuova normativa è stata anticipata al 1993), a decorrere dal 1° gennaio 1994, con la conseguenza che per i rapporti di agenzia anteriori a tale data vigeva ancora l'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti così come stabilito dalla legge 9 maggio 1985, n. 204. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha ritenuto che, con riguardo a quattro rapporti di agenzia svoltisi tra il 1991 e il 1993, era, per l'appunto, ancora operante l'obbligo di iscrizione nell'albo previsto dalla legge n. 204 del 1985 e che, non essendo controversa la mancata iscrizione degli agenti per i quali erano richiesti i contributi con la conseguente nullità dei rapporti di agenzia, non potevano trovare applicazione le predette disposizioni riconducibili alla Direttiva CEE n. 683 del 1986, ragion per cui non poteva ritenersi dovuta la contribuzione previdenziale per i periodi anteriori al 1° gennaio 1994).

Riferimenti normativi: Legge 09/05/1985 num. 204 art. 9, Direttive Commissione CEE 18/02/1986 num. 653 art. 22, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)