Sez. 1, Sentenza n. 3012 del 19/08/1969 (Rv. 342907 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA - ATTO SCRITTO 'AD PROBATIONEM' - LIMITI - TRANSAZIONE CON LA PA - ATTO SCRITTO 'AD SUBSTANTIAM - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTO DELLA PA - FORME DI CONTRATTAZIONE.*
TRANSAZIONE - FORMA - ATTO SCRITTO 'AD PROBATIONEM' - LIMITI - TRANSAZIONE CON LA PA - ATTO SCRITTO 'AD SUBSTANTIAM - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - CONTRATTO DELLA PA - FORME DI CONTRATTAZIONE.*
In linea generale, l'atto scritto e richiesto per la transazione solo 'ad probationem'. Ma, quando contraente e la pa, poiche questa non puo assumere impegni e concludere contratti se non nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, il contratto di transazione richiede la Forma scritta 'ad substantiam', perche soggetto alle norme della legge sulla contabilita di stato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)