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Sez. 3, Sentenza n. 2200 del 28/05/1977 (Rv. 385917 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - TRANSAZIONI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385917-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - TRANSAZIONI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Benche per il contratto di transazione l'atto scritto sia richiesto solo ad probationem, quando contraente e la pubblica amministrazione il contratto richiede la Forma scritta ad substantiam, secondo le regole stabilite dalla legge sulla contabilita generale dello stato, in quanto la pubblica amministrazione non puo assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Il mancato rispetto della Forma scritta produce la nullita assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. (V 708/74, mass n 368544; (V 1513/70, mass n 347361; (Conf 3012/69, mass n 342907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)