Sez. L, Sentenza n. 21646 del 23/10/2015 (Rv. 637394 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rimprovero verbale e censura - Procedimento disciplinare ed applicazione della sanzione - Competenza "ratione temporis" del capo della struttura ove il dipendente lavora - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, al capo della struttura ove il dipendente svolge le sue mansioni spetta non solo applicare la sanzione del rimprovero verbale o della censura, ma anche istruire il relativo procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)