diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4009 del 03/11/1976 (Rv. 382671 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TIPICITA - LICENZIAMENTO ATTUATO AL DI FUORI DELLE PREVISIONI DELLA NORMATIVA DISCIPLINARE - ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382671-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TIPICITA - LICENZIAMENTO ATTUATO AL DI FUORI DELLE PREVISIONI DELLA NORMATIVA DISCIPLINARE - ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*

Le sanzioni disciplinari, cui fa riferimento la legge n 300 del 1970, sono quelle tipiche, espressamente stabilite dal datore di lavoro, e gia preordinate, tanto che debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Ne consegue che, quando il licenziamento sia avvenuto fuori dalle previsioni della normativa disciplinare, esso resta del tutto sottratto all'applicazione dell'art 7 dello statuto dei lavoratori.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)