diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13755 del 21/01/2020 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 278897 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Violazione del divieto di concessione per più di una volta - Revocabilità in fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278897-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice dell'esecuzione non può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso dal giudice della cognizione in violazione del divieto di concessione della sanzione sostitutiva per più di una volta, stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, atteso che una simile causa di revoca non è prevista né da tale norma né dalle disposizioni relative al lavoro di pubblica utilità dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cui la stessa fa riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)