Sez. 4 - , Sentenza n. 12970 del 16/12/2020 Ud. (dep. 06/04/2021) Rv. 280781 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Violazione del divieto di concessione per più di una volta - Revoca in sede di appello del beneficio e applicazione della sospensione condizionale della pena - Possibilità - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice di appello, su conforme richiesta del condannato, può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso in violazione del divieto di concessione per più di una volta, stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e disporre la sospensione condizionale della pena, dovendosi considerare come inesistente l'originaria richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e non sussistendo violazione del divieto di "reformatio in peius".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)