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Sez. 1, Sentenza n. 11682 del 19/02/2020 Cc. (dep. 08/04/2020) Rv. 278736 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Revoca - Ripristino della pena sostituita - Sospensione condizionale di detta pena - Giudice dell’esecuzione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278736-01

ESECUZIONE - IN GENERE

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un'espressa disposizione di legge in tal senso e comunque di un sopravvenuto mutamento delle norme poste a fondamento della condanna, l'intangibilità del giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)