Sez. L, Sentenza n. 11088 del 05/10/1999 (Rv. 530469 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Credito del lavoratore - Insolvenza del datore di lavoro imprenditore - Intervento del Fondo di garanzia dell'INPS - Presupposti - Necessaria previa dichiarazione di fallimento - Fattispecie relativa ad eredità giacente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ
In caso di insolvenza di un datore di lavoro, assoggettabile a fallimento, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS - il cui intervento è subordinato ad una previa verifica giudiziale del credito per t.f.r. - richiede, secondo la disciplina di cui all'art. 2 legge n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento (oltre che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo) senza che rilevi che dopo il decesso del datore di lavoro si abbia - nelle more della vocazione ereditaria - un'eredità giacente.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)