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Sez. L, Sentenza n. 6004 del 16/06/1998 (Rv. 516521 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Intervento del fondo di garanzia - Requisito dell'ammissione del credito nello stato passivo del fallimento - Mancata insinuazione - Incolpevole ignoranza dell'apertura della procedura fallimentare - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516521-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS richiede, secondo la disciplina di cui all'art. 2 legge n. 297 del 1982, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, senza che questo ultimo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione da parte del lavoratore che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla mancata e incolpevole non conoscenza da parte sua dell'apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che, in relazione ai diversi atti del procedimento concorsuale, assicurano ai terzi la possibilità della loro conoscenza ed svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)