Sez. L, Sentenza n. 3340 del 21/03/2000 (Rv. 534941 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro sottoposto ad amministrazione controllata - Intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps - Presupposti ex art. 2 legge n. 297 del 1982 - Mancato deposito dello stato passivo - Conseguenze - Attestazione del commissario liquidatore circa l'avvenuto accertamento del credito - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In caso di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297 del 1982 è subordinato alla sussistenza di formalità procedurali di accertamento del credito, quali il deposito dello stato passivo ed il successivo decorso del termine di quindici giorni, che - essendo dirette alla tutela di ogni creditore e di ogni debitore, anche in quanto potenzialmente legittimati alla contestazione - non possono essere sostituite da attestazioni degli organi della procedura concorsuale (nella specie, commissario liquidatore dell'amministrazione controllata) circa la sussistenza del credito; pertanto, l'assenza del deposito e del successivo decorso del tempo prescritto, determinando l'insufficiente svolgimento della procedura e precludendo l'indicata tutela, rende inammissibile la domanda di pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1992 num. 297 art. 2, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)