Sez. 1, Sentenza n. 7914 del 06/08/1990 (Rv. 468607 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - DIMOSTRAZIONE DI UN GRAVE PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - MALA FEDE - PROVA INDIZIARIA - INDIVIDUAZIONE NEL GRAVE PREGIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - DIMOSTRAZIONE DI UN GRAVE PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REQUISITO ESSENZIALE - MALA FEDE - PROVA INDIZIARIA - INDIVIDUAZIONE NEL GRAVE PREGIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Per l'annullamento dei contratti, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., a differenza che per i negozi unilaterali (primo comma, art. cit.), non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato, o possa derivare, all'incapace, non costituendo questo in sè un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede, la quale consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella sfera intellettiva o volitiva. (Conf 6105/84, mass n 437747; (Conf 112/82, mass n 417795).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)