Sez. 3, Sentenza n. 112 del 11/01/1982 (Rv. 417795 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per l'annullamento dei contratti ai sensi dell'art. 428 cod. civ. - a differenza per i negozi unilaterali - non si richiede la dimostrazione di un grave pregiudizio che sia derivato o possa derivare all'incapace, non costituendo questo un elemento in sè costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della malafede, la quale consiste nella consapevolezza che l'un contraente abbia delle menomazioni dell'altro nella sfera intellettiva o volitiva. (Conf 1899/81, mass n 412585; (Conf 3137/80, mass n 406927; (Conf 5723/78, mass n 395513).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)