Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1967 del 10/02/2012 (Rv. 621686 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | CERTALEX - Art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Definizione automatica dei rapporti tributari - Presentazione dell'istanza - Effetti - Preclusione al rimborso d'imposta - Sussistenza - Estensione - Fattispecie in tema di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire "transattivamente" la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)