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Sez. 5, Sentenza n. 6982 del 08/04/2015 (Rv. 635115 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione ex art. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002 - Richiesta di rimborso dell'IVA - Automatismo del rimborso per effetto del condono - Esclusione - Accertamento dell'inesistenza dell'operazione - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, quando sia stato chiesto il rimborso dell'IVA per operazioni ritenute inesistenti, non è inibito all'Erario l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti - sia nell'ipotesi di cui all'art. 9, che in quella minore di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in cui l'oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale - all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)